Art. 7

Art. 7

In vigore dal 27 mag 1986
1. Nel caso dei pomodori pelati conservati, i pomodori ed il liquido di governo devono occupare almeno il 90 % della capacità in acqua del recipiente in cui sono condizionati. 2. Il peso netto sgocciolato dei pomodori pelati interi conservati deve essere in media, almeno pari al 56 % della capacità in acqua, espressa in grammi, del recipiente. 3. Se i pomodori pelati conservati sono condizionati in recipienti di vetro, la capacità in acqua deve essere ridotta di 20 ml prima di calcolare le percentuali di cui ai paragrafi 1 e 2. TITOLO II Requisiti per il succo di pomodoro ed il concentrato di pomodoro
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