Art. 10
1. Il succo e il concentrato di pomodoro devono avere:
In vigore dal 27 mag 1986
a) un caratteristico colore rosso,
b) un odore gradevole, caratteristico di un prodotto lavorato in condizioni corrette.
I prodotti devono essere esenti da sapori estranei, in particolare dal gusto di brucciato o di caramello. 2. Il succo ed il concentrato di pomodoro devono essere:
a) esenti da ogni presenza visibile di sostanze vegetali estranee, fra cui la buccia, i semi ed altre parti grossolane del frutto;
b) praticamente esenti da impurità minerali.
3. I requisiti di cui al paragrafo 2 possono considerarsi rispettati:
a) se una sostanza vegetale estranea può essere constatata ad occhio nudo solo con un attento esame;
b) se il tenore di impurità minerali non supera lo 0,1 % del residuo secco, diminuito del sale da tavola addizionato e, per il concentrato di pomodoro in polvere, del biossido di silicio addizionato.
4. Il succo e il concentrato di pomodoro devono avere:
a) una struttura e una consistenza omogenee e uniformi, attestanti una lavorazione corretta;
b) un tenore di zucchero, espresso in zucchero invertito, pari almeno al 42 %, in peso, del residuo secco, diminuito del sale da tavola addizionato;
c) un'acidità totale, espressa in acido citrico monoidrato cristallizzato, non superiore al 10 %, in peso, del residuo secco, diminuito del sale da tavola addizionato;
d) un'acidità volatile, espressa in acido acetico, non superiore allo 0,4 %, in peso, del residuo secco, diminuito del sale da tavola addizionato;
e) un valore di pH non superiore a 4,5.
5. Nel succo e nel concentrato di pomodoro, quando siano diluiti con acqua fino a raggiungere un residuo secco pari all'8 %, il valore delle muffe non deve superare il 70 % dei campi positivi. Per il succo di pomodoro con un residuo secco inferiore all'8 %, la percentuale dei campi positivi è ridotta proporzionalmente al residuo secco.
TITOLO III
Requisiti per i fiocchi di pomodoro
Storico versioni
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