Art. 3
In vigore dal 26 mag 1986
1. Ai sensi del presente regolamento, per « misura di ricostituzione collettiva degli oliveti » si intende qualsiasi azione di ricostituzione realizzata da imprenditori agricoli nel quadro di una convenzione obbligatoria tra gli imprenditori che partecipano all'azione e la regione interessata o, secondo i casi, l'organismo designato dalla regione.
Ciascuna misura di ricostituzione collettiva deve riguardare almeno 5 000 olivi e 25 agricoltori membri di una cooperativa oleicola, di un'associazione di produttori oleicoli o di altre associazioni riconosciute aventi un analogo orientamento, che definiscono le misure necessarie alla ricostituzione. Detti organismi sono autorizzati a definire norme ulteriori allo scopo di favorire la realizzazione degli orientamenti di cui al paragrafo 2.
In conformità della procedura prevista all', paragrafo 5, la Commissione può, in casi eccezionali, autorizzare uno Stato membro a fissare, per l'opera di ricostituzione, un numero di alberi o un numero di imprenditori associati per la realizzazione di un'azione collettiva inferiore a quanto previsto al secondo comma, qualora la necessità di tale diminuzione sia debitamente giustificata dal programma di cui all', paragrafo 1.
2. Sono ammissibili le misure collettive di ricostituzione degli oliveti che:
a) contribuiscano al ripristino del paesaggio caratterizzato dagli oliveti, garantiscano la protezione dell'ambiente, il consolidamento del suolo e la regolarità del regime idraulico;
b) contribuiscano ad un miglioramento durevole delle condizioni di lavoro nelle aziende agricole interessate e consentano, pertanto un aumento del reddito di lavoro;
c) offrano garanzie sufficienti per quanto riguarda la loro efficacia dal punto di vista economico;
d) garantiscano il mantenimento di un alto livello qualitativo o, qualora tale livello non sia ancora sufficiente, un miglioramento della qualità dell'olio di oliva prodotto;
e) garantiscano che il volume medio della produzione di olio d'oliva non superi quello constatato precedentemente al periodo in cui sono avvenuti i danni causati dal gelo.
Storico versioni
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