Art. 2

Art. 2

In vigore dal 26 mag 1986
1. Lo Stato membro o le regioni interessate che soddisfino ai requisiti di cui all', paragrafo 2, elaborano, anteriormente al 1o luglio 1986, uno o più programmi speciali che vengono inviati alla Commissione dallo Stato membro interessato e comportano le misure che ritengono più adeguate ai fini della realizzazione delle azioni di cui all'. Ciascun programma dovrà contenere, in particolare, le seguenti informazioni: - descrizione della situazione attuale, importanza dell'olivicoltura sul piano regionale in termini di prodotto agricolo lordo, natura dei danni causati dal gelo e ripartizione degli stessi a livello regionale; - definizione delle misure di controllo atte a garantire che gli aiuti alla ricostituzione degli oliveti concessi agli olivicoltori che hanno subito i danni di cui all', paragrafo 1, corrispondano ai criteri stabiliti al paragrafo 2 dello stesso articolo; - le zone interessate dalla ricostituzione collettiva degli oliveti e le varietà raccomandate, per ogni regione; - un piano generale obbligatorio per tutte le aziende che partecipano alla ricostituzione collettiva degli oliveti, che garantisca la realizzazione degli obiettivi del presente regolamento; - l'importo dell'aiuto da concedere all'azienda, secondo i vari metodi di ricostituzione; - le misure connesse alle azioni concernenti, in particolare, i lavori di miglioramento fondiario e di drenaggio, collegate alle operazioni di ricostituzione collettiva; - le zone di riconversione e le misure da applicare per garantire un miglior orientamento della produzione in funzione delle esigenze del mercato; - l'importo dei premi di riconversione, variati in funzione delle diverse produzioni prese in considerazione; - le misure connesse necessarie alla realizzazione delle misure di riconversione, tra cui in particolare i lavori di preparazione del suolo, di livellamento, di irrigazione, di drenaggio delle parcelle e di ricomposizione fondiaria grazie alle quali ottenere un migliore adeguamento delle parcelle al nuovo orientamento; - la stima dei costi previsti, ripartiti secondo i tipi di misura, la loro giustificazione economica e i mezzi finanziari indispensabili, nonché il calendario di esecuzione delle spese previste; - le misure prese per il finanziamento del programma e dell'aiuto a favore degli olivicoltori entro un termine adeguato. 2. I programmi e i loro eventuali aggiornamenti sono inviati alla Commissione dallo Stato membro interessato. 3. Su richiesta della Commissione, lo Stato membro provvede a comunicare gli elementi di valutazione supplementari concernenti le informazioni di cui al paragrafo 1. 4. La durata di ciascuno dei programmi deve essere uguale a quella dell'azione comune. 5. La Commissione emette un parere su ciascuno dei programmi e su ciascun eventuale aggiornamento degli stessi, secondo la procedura prevista all'articolo 25 del regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio, del 13 marzo 1985, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie (1), previa consultazione del comitato del Fondo sugli aspetti finanziari.
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