Art. 3

Art. 3

In vigore dal 26 mag 1986
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1986. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 26 maggio 1986. Per il Consiglio Il Presidente G. BRAKS (1) Parere reso il 16 maggio 1986 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (2) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24. (3) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.
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