Art. 2
Le modalità d'applicazione del presente regolamento, in particolare:
In vigore dal 26 mag 1986
a) le disposizioni che garantiscono la natura, la provenienza e l'origine dei prodotti,
b) le disposizioni relative al riconoscimento del documento che rende possibile la verifica delle garanzie di cui al punto a),
sono determinate secondo la procedura prevista all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1986:1653:oj#art-2