Art. 9

Art. 9

In vigore dal 26 mag 1986
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1o maggio 1986. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 26 maggio 1986. Per il Consiglio Il Presidente G. BRAKS (1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66. (2) GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 8. (3) GU n. 130 del 28. 6. 1967, pag. 2600/67. (1) GU n. L 54 del 3. 3. 1972, pag. 3. (2) GU n. L 303 del 28. 11. 1977, pag. 1.
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