Art. 6

Art. 6

In vigore dal 26 mag 1986
1. Il prelievo all'esportazione è fissato in base alle condizioni previste ai paragrafi 2 e 3. 2. Per gli oli d'oliva che non hanno subito un processo di raffinazione, l'importo del prelievo non può essere superiore al prezzo cif dell'olio d'oliva fissato in applicazione degli dello stesso regolamento. Per gli oli d'oliva che hanno subito un processo di raffinazione, l'importo del prelievo non può essere superiore al prezzo cif di cui al primo comma, diminuito del prezzo rappresentativo di mercato; alla differenza si applica, a seconda dei casi, il coefficiente di cui agli del regolamento (CEE) n. 443/72 del Consiglio, del 29 febbraio 1972, relativo ai prelievi applicabili all'olio d'oliva che ha subito un processo di raffinazione, nonché ad alcuni prodotti contenenti olio d'oliva (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2560/77 (2). 3. Il prelievo all'esportazione è fissato dalla Commissione.
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