Art. 4 · La restituzione è fissata prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di evoluzione:

Art. 4

La restituzione è fissata prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di evoluzione:

In vigore dal 26 mag 1986
- sul mercato della Comunità, dei prezzi dell'olio d'oliva e delle disponibilità; - sul mercato mondiale, dei prezzi dell'olio d'oliva. Tuttavia, qualora la situazione del mercato mondiale non consentisse di stabilire i corsi più favorevoli dell'olio d'oliva, è possibile tener conto del prezzo su tale mercato dei principali oli vegetali concorrenti e del divario fra tale prezzo e quello dell'olio di oliva, constatato nel corso di un periodo rappresentativo. L'importo della restituzione non può essere superiore alla differenza fra il prezzo dell'olio d'oliva nella Comunità e quello sul mercato mondiale, adeguata, se del caso, per tener conto delle spese afferenti all'esportazione del prodotto su quest'ultimo mercato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1986:1650:oj#art-4