Art. 3

Art. 3

In vigore dal 26 mag 1986
1. La restituzione è fissata, almeno una volta al mese, secondo la procedura prevista all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE. Se necessario, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di proprio iniziativa, può modificare nel frattempo la restituzione. 2. L'importo della restituzione applicabile è quello in vigore il giorno dell'esportazione. 3. Tuttavia, a richiesta dell'interessato presentata contemporaneamente alla sua domanda di certificato d'esportazione, si applica la restituzione in vigore il giorno della presentazione della domanda del certificato d'esportazione, adattata in funzione della variazione del prezzo d'entrata registrata tra il giorno della presentazione della domanda ed il giorno dell'esportazione. Tale restituzione ha per oggetto l'esportazione da realizzare durante il periodo di validità del certificato.
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