Art. 2

Art. 2

In vigore dal 26 mag 1986
1. Il contingente tariffario di cui all', paragrafo 1, è diviso in due parti. 2. La prima parte del contingente è ripartita tra alcuni Stati membri; le quote che, fatto salvo l', sono valide sino al 31 dicembre 1986, corrispondono ai quantitativi seguenti: 1.2 // // (in tonnellate) // Benelux // 68 // Danimarca // 2 // Germania // 45 // Grecia // 33 // Francia // 36 // Italia // 3 101 // Regno Unito // 15 3. La seconda parte del contingente, e cioè 600 tonnellate, costituisce la riserva. 4. Se un importatore annuncia importazioni imminenti dei prodotti in questione in uno Stato membro che non partecipa alla partizione iniziale ed ivi domanda il beneficio del contingente, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una quantità corrispondente al proprio fabbisogno, nella misura in cui lo consenta il saldo disponibile della riserva.
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