Art. 1
In vigore dal 13 mag 1986
All'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2759/75, all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2771/75 e all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2777/75 il secondo comma è sostituito dal testo seguente:
«I prezzi dei cereali da foraggio nella Comunità sono calcolati una volta all'anno, per un periodo di dodici mesi che inizia il 1o luglio, in funzione dei prezzi d'entrata e delle loro maggiorazioni mensili. Essi servono alla fissazione del prelievo a decorrere dal 1o agosto di ogni anno.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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