Art. 2

Art. 2

In vigore dal 13 mag 1986
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 13 maggio 1986. Per il Consiglio Il Presidente W. F. van EEKELEN (1) GU n. C 85 del 14. 4. 1986, pag. 83.(2) Parere reso il 17 aprile 1986 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).(3) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.(4) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.
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