Art. 2
In vigore dal 13 mag 1986
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dal 1o settembre 1986.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente aplicabile in ciascuno degli stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 13 maggio 1986.
Per il Consiglio
Il Presidente
W. F. van EEKELEN
(1) GU n. C 53 del 7. 3. 1986, pag. 15.(2) Parere reso il 17 aprile 1986 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).(3) GU n. C 118 del 20. 5. 1986, pag. 1.(4) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.(5) GU n. L 93 del 9. 4. 1986, pag. 3.(6) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.(7) GU n. L 118 del 7. 5. 1986, pag. 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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