Art. 2

Art. 2

In vigore dal 13 mag 1986
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 7 aprile 1986. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 1986. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 137 del 27. 5. 1985, pag. 19. (2) GU n. L 107 del 24. 4. 1986, pag. 4. (3) GU n. L 158 del 18. 6. 1985, pag. 11.
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