Art. 1
Il testo dei paragrafi 2, 3 e 4 dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2226/78 è sostituito dal seguento testo:
In vigore dal 7 mag 1986
« 2. La constatazione dei prezzi medi comunitari di mercato di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1345/86 ha luogo ogni settimana alle condizioni previste dagli del regolamento (CEE) n. 1557/82. Tuttavia, ai fini di tale constatazione, il prezzo di mercato spagnolo è maggiorato dell'importo compensativo adesione.
3. L'inizio sul piano comunitario degli acquisti d'intervento previsto dall'articolo 3, punto 1, del regolamento (CEE) n. 1345/86, nonché il ripristino di tali acquisti di cui all'articolo 3, punto 3, di tale regolamento hanno luogo il secondo lunedì successivo alla constatazione di cui al paragrafo 2. Tuttavia, se la situazione del mercato della Comunità lo richiede, l'inizio e il ripristino degli acquisti sono anticipati; gli acquisti non possono in nessun caso essere ripresi anteriormente al lunedì successivo alla predetta constatazione.
4. La sospensione sul piano comunitario degli acquisti prevista dall'articolo 3, punto 2, del regolamento (CEE) n. 1345/86 ha luogo il secondo lunedì successivo alla constatazione di cui al paragrafo 2. In tal caso, la presa in consegna delle carni acquistate dagli organismi d'intervento ha luogo al più tardi alla fine della settimana successiva alla suddetta constatazione ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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