Art. 1

Art. 1

In vigore dal 6 mag 1986
1. La designazione sull'etichettatura dei vini liquorosi, dei vini frizzanti e dei vini frizzanti gassificati di cui all'allegato II del regolamento (CEE) n. 337/79 e all' del regolamento (CEE) n. 339/79 reca l'indicazione del titolo alcolometrico volumico effettivo. 2. L'indicazione del titolo alcolometrico volumico effettivo si effettua alle condizioni previste dalle modalità di applicazione.
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