Art. 1

Art. 1

In vigore dal 6 mag 1986
1. Per accelerare lo sviluppo agricolo di alcune zone dell'Italia settentrionale, è istituita un'azione comune, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 797/85, che l'Italia realizzerà per migliorare l'efficacia delle strutture agrarie nelle zone interessate. 2. L'azione comune si applica alle zone svantaggiate, ai sensi della direttiva 75/268/CEE, delle regioni Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Trentino-Alto Adige, Lombardia, Valle d'Aosta e Piemonte. 3. Conformemente al titolo II, la Comunità può concedere un contributo all'azione comune, finanziando, tramite il Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione orientamento, denominato in appresso « Fondo », le misure a favore dell'agricoltura che rientrino in uno o più programmi elaborati dal governo italiano o da altre autorità designate a livello geografico pertinente ed approvati dalla Commissione. La programmazione mira ad un intervento congiunto e convergente dei vari strumenti finanziari comunitari e nazionali a finalità strutturale, volto a consentire un'efficace concentrazione su obiettivi prioritari.
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