Art. 4
In vigore dal 6 mag 1986
Non possono beneficiare di un contributo del Fondo a titolo del presente regolamento gli investimenti collettivi di cui all', paragrafo 4, lettere a) e b), per la produzione di foraggi e gli investimenti forestali in superfici agricole nonché i lavori di miglioramento delle superfici boschive, che beneficiano di un aiuto ai sensi dell'articolo 17 o, secondo il caso, dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 797/85 o che possono beneficiare di aiuti comunitari nel quadro di altre azioni comuni, ai sensi dell', paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 729/70.
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