Art. 2 · I programmi di cui all'articolo 1, paragrafo 3, devono contenere almeno i seguenti dati:

Art. 2

I programmi di cui all'articolo 1, paragrafo 3, devono contenere almeno i seguenti dati:

In vigore dal 6 mag 1986
1) delimitazione delle zone interessate secondo i criteri di cui all', paragrafo 2, numero di allevatori, entità del patrimonio bovino e superficie agricola; 2) per ciascun tipo di misura, descrizione della situazione esistente, degli obiettivi da raggiungere, della stima dei costi e delle modalità di finanziamento; 3) calendario previsto per la realizzazione delle varie misure e una indicazione del loro carattere cumulativo in seguito all'introduzione dell'azione comune che garantisce il contributo del Fondo; 4) misure di coordinamento con tutti gli altri programmi e disposizioni che possono incidere sullo sviluppo dell'agricoltura nelle regioni contemplate dal programma o dai programmi; 5) indicazione che le misure proposte sono compatibili con la protezione dell'ambiente.
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