Art. 2
I programmi di cui all'articolo 1, paragrafo 3, devono contenere almeno i seguenti dati:
In vigore dal 6 mag 1986
1) delimitazione delle zone interessate secondo i criteri di cui all', paragrafo 2, numero di allevatori, entità del patrimonio bovino e superficie agricola;
2) per ciascun tipo di misura, descrizione della situazione esistente, degli obiettivi da raggiungere, della stima dei costi e delle modalità di finanziamento;
3) calendario previsto per la realizzazione delle varie misure e una indicazione del loro carattere cumulativo in seguito all'introduzione dell'azione comune che garantisce il contributo del Fondo;
4) misure di coordinamento con tutti gli altri programmi e disposizioni che possono incidere sullo sviluppo dell'agricoltura nelle regioni contemplate dal programma o dai programmi;
5) indicazione che le misure proposte sono compatibili con la protezione dell'ambiente.
Storico versioni
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