Art. 1

Art. 1

In vigore dal 6 mag 1986
1. Per accelerare lo sviluppo agricolo di alcune regioni della Francia, è istituita un'azione comune ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 797/85 che la Francia deve attuare per migliorare significativamente le strutture agricole e le possibilità di produzione agricola nelle regioni definite al paragrafo 2 del presente articolo. 2. L'azione comune si applica alle regioni situate all'interno del Massiccio centrale che presentino le seguenti caratteristiche: - zone svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE (3), ad eccezione delle regioni di cui al regolamento (CEE) n. 2088/85, - la cui superficie permanente prativa corrisponde almeno al 65 % della superficie agricola utile (SAU) per comune, - in cui l'allevamento bovino è costituito principalmente da razze da carne o vari incroci delle medesime. 3. Conformemente al titolo II, la Comunità può concedere un contributo all'azione comune finanziando, attraverso il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento, in appresso denominato « Fondo », le misure agricole che si inquadrano in uno o più programmi, elaborati dal governo francese o da altre autorità designate a livello geografico pertinente e approvati dalla Commissione. 4. L'azione comune interessa: a) misure fondiarie collettive comprendenti, in particolare, il drenaggio, i lavori di miglioramento qualitativo dei pascoli e la ricomposizione fondiaria, compresi i lavori connessi; b) il miglioramento delle condizioni di allevamento delle razze bovine da carne mediante l'utilizzazione delle attrezzature in comune necessarie alla produzione di foraggi e il miglioramento sanitario dell'allevamento bovino; c) l'intensificazione del controllo della resa dei tori da carne, per procedere ad una selezione iniziale e definitiva dei tori di elevato valore genetico destinati a migliorare il livello qualitativo della produzione di bovini da carne; d) misure forestali connesse essenzialmente alle misure di cui alla lettera a), comprese le attrezzature collettive necessarie alla gestione degli appezzamenti boschivi appartenenti alle aziende agricole e l'impianto di frangivento necessari alla protezione dell'agricoltura; e) miglioramento dell'infrastruttura rurale, in particolare: - l'installazione della rete di distribuzione della corrente elettrica, il raccordo alla rete di distribuzione di acqua potabile per le aziende agricole ed i paesi i cui abitanti vivono principalmente d'agricoltura; - la costruzione ed il miglioramento di vie poderali e di comunicazione utilizzate soprattutto per l'agricoltura; f) misure di promozione e aiuto di avviamento per il rafforzamento dell'assistenza tecnica necessaria alla realizzazione degli obiettivi dell'azione comune, nonché l'aiuto alle operazioni di sensibilizzazione.
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