Art. 3
In vigore dal 6 mag 1986
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 6 maggio 1986. Per il Consiglio Il Presidente P. H. van ZEIL
(1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
(2)Vedi pagina 46 della presente Gazzetta ufficiale.
(3) GU n. L 318 del 18. 12. 1969, pag. 1.
(4) GU n. L 198 del 21. 7. 1983, pag. 2.
(5) GU n. C 85 del 14. 4. 1986, pag. 32.
(6) Parere reso il 17 aprile 1986 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(7)Parere reso il 14 marzo 1986 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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