Art. 4

Art. 4

In vigore dal 6 mag 1986
In deroga all', paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 729/70, il finanziamento da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, è limitato al 40 % dell'importo dei premi effettivamente concessi.
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