Art. 2

Art. 2

In vigore dal 6 mag 1986
Il prezzo d'acquisto all'intervento delle carni provenienti da animali che hanno beneficiato di un premio è ridotto dell'importo del premio effettivamente concesso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1986:1347:oj#art-2