Art. 4

Art. 4

In vigore dal 6 mag 1986
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dall'inizio della campagna di commercializzazione 1986/1987 per le carni bovine. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 6 maggio 1986. Per il Consiglio Il Presidente P. H. van ZEIL (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24. (2) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8. (3) GU n. C 85 del 14. 4. 1986, pag. 77. (4)Parere reso il 17 aprile 1986 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (5)Parere reso il 14 marzo 1986 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (6) GU n. L 123 del 7. 5. 1981, pag. 3. (7) GU n. L 90 del 1. 4. 1984, pag. 32.
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