Art. 2
In vigore dal 6 mag 1986
1. Gli organismi d'intervento di cui all' registrano in uscita, sui conti di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1883/78, i quantitativi di burro ceduti, a valore zero. 2. L'organismo d'intervento italiano registra in entrata, sui conti di cui al paragrafo 1, i quantitativi di burro presi in consegna, a valore zero, e alla fine di ogni mese li valuta al prezzo fissato conformemente all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1883/78 per i quantitativi riportati all'esercizio in questione. 3. Le spese di trasporto del quantitativo di burro di cui all' sono registrate sui conti di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
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