Art. 7

Art. 7

In vigore dal 6 mag 1986
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1° maggio 1986. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 6 maggio 1986. Per il Consiglio Il Presidente P. H. van ZEIL (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. (2) Vedi pagina 19 della presente Gazzetta ufficiale. (3) GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 13. (4) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13. (5) GU n. L 95 del 2. 4. 1985, pag. 1. (1) GU n. L 132 del 18. 5. 1984, pag. 11. (2) GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1. (3) GU n. L 327 del 24. 11. 1982, pag. 19.
Storico versioni

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