Art. 2
In vigore dal 6 mag 1986
1. Il finanziamento comunitario dell'azione prevista al presente regolamento è limitato agli importi indicati nell'allegato. 2. Entro i limiti di questi importi, gli stati membri sono autorizzati a versare un'indennità d'importo massimo di 4 ECU per anno e per 100 kg di latte o di equivalente latte, quali definiti nei regolamenti (CEE) n. 857/84 e (CEE) n. 1371/84 (1).L'indennità è pagata per sette anni. 3. Gli stati membri possono contribuire al finanziamento dell'azione aumentando il livello dell'indennità.Il livello del supplemento può essere adattato all'interno degli stati membri per tener conto delle diverse condizioni locali per quanto riguarda:- l'evoluzione della produzione lattiera,- il livello medio delle consegne per produttore,- la necessità di non ostacolare la ristrutturazione della produzione lattiera,- l'esistenza di possibilità di riconversione verso altre attività produttive,- la localizzazione della produzione lattiera in una delle zone definite nell', paragrafi 3, 4 e 5, della direttiva 75/268/CEE (2), modificata da ultimo dalla direttiva 82/786/CEE (3). 4. L'indennità è concessa per la totalità del quantitativo di riferimento del richiedente, fatto salvo l', paragrafo 3.Nel caso di produttori che dispongano di due quantitativi di riferimento, per le consegne e per le vendite dirette, l'indennità è concessa per i due quantitativi di riferimento. 5. Gli importi di cui all'allegato II possono non essere totalmente utilizzati quando i quantitativi figuranti nell'allegato I sono raggiunti con un'indennità inferiore a 4 ECU o il versamento dell'indennità di almeno 4 ECU a tutti gli aventi diritto non permette di raggiungere detti quantitativi.In questi casi la parte degli importi di cui all'allegato II rimasta disponibile può essere immediatamente utilizzata degli stati membri interessati nell'ambito delle disposizioni di cui all', paragrafo 2, e all', paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 857/84. 6. I quantitativi di riferimento resisi disponibili in applicazione dei paragrafi da 1 a 4 non possono essere oggetto di una nuova assegnazione o attribuzione.
Storico versioni
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