Art. 1

Art. 1

In vigore dal 6 mag 1986
1. A richiesta dell'interessato e alle condizioni definite nel presente regolamento e nei limiti delle quantità indicate nell'allegato I, viene concessa un'indennità a ciascun produttore, quale definito all'articolo 12, lettera c), primo comma, del regolamento (CEE) n. 857/84, che si impegna ad abbandonare definitivamente la produzione lattiera.In caso di applicazione dell'articolo 12, lettera c), secondo comma, di detto regolamento, l'indennità viene concessa, alle stesse condizioni, ai produttori associati.La produzione lattiera deve essere effettivamente abbandonata al più tardi:- il 31 marzo 1987 per il primo anno di applicazione;-il 31 marzo 1988 per il secondo anno di applicazione.2. Possono beneficiare dell'indennità i produttori che dispongono di un quantitativo di riferimento, ai sensi dell'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68, sia nel quadro delle formule A o B, sia nel quadro delle vendite dirette.Tuttavia gli stati membri possono decidere di non concedere l'indennità ai produttori che possiedono meno di 6 vacche lattiere o il cui quantitativo di riferimento sia inferiore a 25 000 kg per anno. 3. L'indennità viene concessa per i quantitativi di riferimento cui i produttori hanno diritto all'entrata in vigore del presente regolamento, esclusi i quantitativi assegnati ai sensi dell', punti 1 e 2, e dell', paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CEE) n. 857/84.
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