Art. 2
In vigore dal 6 mag 1986
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 6 maggio 1986. Per il Consiglio Il Presidente P. H. van ZEIL
(1) GU n. C 85 del 14. 4. 1986, pag. 76.
(2) Parere reso il 17 aprile 1986 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(4) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.
(5) GU n. L 88 del 30. 3. 1984, pag. 9.
Storico versioni
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