Art. 3

Art. 3

In vigore dal 6 mag 1986
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1° dicembre 1985. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 6 maggio 1986. Per il Consiglio Il Presidente P. H. van ZEIL (1) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13. (2) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 17. (3) GU n. C 85 del 14. 4. 1986, pag. 93. (4) Parere reso il 17 aprile 1986 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (5) GU n. L 216 del 5. 8. 1978, pag. 1. (6) GU n. L 89 del 4. 4. 1986, pag. 1.
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