Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 765/86 è modificato come segue:
In vigore dal 5 mag 1986
1. Nell'articolo 6, paragrafo 1 il termine « eventualmente » è soppresso.
2. Nell'articolo 7, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:
« 2. Contemporaneamente ai prezzi minimi di vendita e conformemente alla stessa procedura, è fissato l'importo delle cauzioni destinate a garantire l'esecuzione delle esigenze principali relative al pagamento del prezzo all'esportazione entro il termine di cui all'articolo 15 del burro tal quale o previa trasformazione ed al suo arrivo nel paese di destinazione, indicato nell'offerta.
In caso di inadempimento degli obblighi concernenti il pagamento del prezzo, il termine di cui all'articolo 15, l'esportazione del burro e l'arrivo nel paese di destinazione, la cauzione di destinazione di cui al primo comma è totalmente incamerata.
L'importo della cauzione è pari al prezzo d'intervento del burro, valido il giorno di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, maggiorato di 10 ECU per tonnellata ».
3. Nell'articolo 9, paragrafo 2 il termine « eventualmente » è soppresso.
4. Nell'articolo 12, paragrafo 5 della versione olandese i termini « « produkt kan een » sono sostituiti da « produkt moet een ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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