Art. 1 · Il regolamento (CEE) n. 3156/85 si applica, a decorrere dal 1o maggio 1986, alle seguenti condizioni:

Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 3156/85 si applica, a decorrere dal 1o maggio 1986, alle seguenti condizioni:

In vigore dal 30 apr 1986
a) la data della modifica è il 1o maggio 1986, b) la data iniziale è il 25 aprile 1986; c) i prodotti ed i periodi di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 3156/85 sono quelli indicati nell'allegato I del presente regolamento; d) l'applicazione dell'allegato II del suddetto regolamento è limitata alla parte A; i movimenti dei prodotti cui è fatto riferimento sono quelli che figurano nell'allegato II del presente regolamento.
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