Art. 10

Art. 10

In vigore dal 28 apr 1986
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1o marzo 1986. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 28 aprile 1986. Per il Consiglio Il Presidente H. RUDING (1) GU n. L 56 dell'1. 3. 1986, pag. 110.
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