Art. 16

Art. 16

In vigore dal 28 apr 1986
1. Il presente regolamento non osta all'adempimento degli obblighi derivanti da norme particolari previste negli accordi conclusi tra la Comunità e paesi terzi. 2. a) Fatte salve le altre disposizioni comunitarie, il presente regolamento non costituisce ostacolo all'adozione o all'applicazione da parte di uno stato membro di divieti o di restrizioni quantitative all'importazione, giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprietà industriale e commerciale. b) Gli stati membri informano la Commissione sulle misure o formalità di introdurre o da modificare ai sensi del presente paragrafo. In caso di estrema urgenza dette misure o formalità nazionali sono comunicate alla Commissione all'atto dell'adozione. »
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