Art. 4

Art. 4

In vigore dal 22 apr 1986
In deroga all'articolo 14, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 797/85, l'indennità compensativa di cui a detto articolo 14 può essere concessa agli imprenditori agricoli che coltivano almeno 1 ettaro di superficie agricola utile sul territorio continentale del Portogallo e almeno 0,5 ettari di superficie agricola utile nelle regioni autonome di Madera e delle Azzorre.
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