Art. 3
In vigore dal 22 apr 1986
La Repubblica portoghese è autorizzata ad accordare alle aziende insediate nella regione autonoma di Madera gli aiuti di cui agli del regolamento (CEE) n. 797/85, per quanto concerne la produzione suina, anche se non è rispettata la condizione concernente la produzione foraggera di cui all', paragrafo 4, del suddetto regolamento.
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