Art. 1

Art. 1

In vigore dal 22 apr 1986
Conformemente alla procedura di cui all'articolo 25 del regolamento (CEE) n. 797/85, la Commissione può autorizzare la Repubblica portoghese ad applicare per la fissazione del reddito di riferimento, ai sensi dell', paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 797/85, un coefficiente correttivo, non superiore all'1,7 al massimo, al salario lordo medio dei lavoratori non agricoli su tutto il territorio portoghese.
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