Art. 6

Art. 6

In vigore dal 22 apr 1986
La Commissione contabilizza i quantitativi delle quote aperte dagli stati membri conformemente agli e li informa, appena le pervengono le notifiche, del grado di utilizzazione della riserva. Essa informa gli stati membri, entro il 20 luglio 1986, dell'entità della riserva dopo i versamenti effettuati a norma dell'. Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al saldo disponibile e a tal fine ne precisa il quantitativo allo stato membro che procede a quest'ultimo prelievo. Articolo 7 1. Gli stati membri adottano adeguate disposizioni affinché l'apertura delle quote supplementari da essi prelevate in applicazione dell' renda possibile le imputazioni, senza discontinuità, sulla propria parte cumulata del contingente comunitario. 2. Ciascuno stato membro garantisce agli importatori dei prodotti in questione la facoltà di attingere liberamente alle quote ad essi assegnate. 3. Gli stati membri procedono all'imputazione delle importazioni dei prodotti in questione alle loro quote man mano che tali prodotti sono presentati in dogana, accompagnati da dichiarazioni di immissione in libera pratica. 4. Il grado di esaurimento delle quote degli stati membri viene rilevato in base alle importazioni imputate alle condizioni definite al paragrafo 3.
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