Art. 3

Art. 3

In vigore dal 22 apr 1986
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, il 22 aprile 1986. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4. (2) GU n. L 87 del 2. 4. 1986, pag. 1. (3) GU n. L 347 del 22. 12. 1980, pag. 1. (4) GU n. L 190 del 23. 7. 1975, pag. 35. (5) GU n. L 151 del 10. 6. 1985, pag. 5. (6) GU n. L 88 del 3. 4. 1986, pag. 39. (7) GU n. L 94 del 21. 4. 1972, pag. 1. (8) GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3.
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