Art. 1
In vigore dal 22 apr 1986
Fatta salva la fissazione dei prezzi garantiti, per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio preferenziali e imputabili a carico del periodo di consegna 1985/1986, offerti sino al 30 giugno 1986 agli organismi d'intervento per l'acquisto, si applicano i prezzi d'intervento dello zucchero bianco e dello zucchero greggio fissati rispettivamente all', lettera a) e all' del regolamento (CEE) n. 1484/85 nella sua versione modificata dal regolamento (CEE) n. 963/86.
Storico versioni
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