Art. 2

Art. 2

In vigore dal 21 apr 1986
1. Per il periodo compreso tra il 1o marzo e il 31 dicembre 1986, i limiti del volume d'importazione in Spagna sono fisatti ai livelli sotto indicati: a) 0 t di olio di girasole destinato all'alimentazione umana, b) 0 t di oli di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 1183/86, destinati all'alimentazione umana, c) 34 000 t di altri oli e grassi destinati all'alimentazione umana, d) 13 000 t di oli destinati ad usi diversi dall'alimentazione umana. 2. Per il periodo compreso tra il 1o marzo e il 31 dicembre 1986, i limiti del volume d'importazione in Portogallo sono fissati ai livelli sotto indicati: a) 42 000 t di olio di soia, b) 100 000 t di oli di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 1184/86, c) 25 000 t di altri oli e grassi alimentari.
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