Art. 4

Art. 4

In vigore dal 21 apr 1986
1. Le domande di documento d'importazione sono presentate all'organismo designato dalle autorità portoghesi. Nelle domande sono indicati la voce tariffaria e il quantitativo del prodotto da importare nonché l'olio o il gruppo di oli al quale si riferiscono e citato all', paragrafo 1. Per i prodotti di cui all', paragrafo 3, il riferimento all'olio o al gruppo di oli è sostituito dall'indicazione della destinazione. Le domande sono accompagnate dall'impegno di realizzare, durante il periodo di validità del documento, l'operazione completa, sia che si tratti: - di importazioni « semplici », o - di importazioni « compensate », per le quali l'importazione oggetto della domanda sarà seguita da un'esportazione compensatrice. 2. Le domande sono accompagnate dalla costituzione di una cauzione il cui importo per tonnellata di olio o di equivalente-olio da importare è fissato a: - 30 ECU per le importazioni « semplici »; - 150 ECU per le importazioni « compensate ». Per i prodotti di cui all', paragrafo 3, la cauzione è fissata a 50 ECU per tonnellata di semi. Tuttavia, per le importazioni « compensate », il Portogallo può dispensare dalla costituzione della cauzione di cui al secondo trattino del primo comma gli operatori che offrono garanzie sufficienti di solvibilità e che sono a talfine riconosciuti. Il riconoscimento deve essere concesso senza discriminazione tra gli operatori della Comunità. 3. Se, rispetto ai quantitativi previsti, l'operazione è realizzata entro il termine prescritto a concorrenza: - del 95 % o più: l'impegno si considera adempiuto; - del 45 % o meno: l'impegno si considera non adempiuto e la cauzione viene incamerata; - dal 45 % al 95 %: l'impegno si considera parzialmente adempiuto e la cauzione viene svincolata proporzionalmente alla percentuale di realizzazione maggiorata di 5 punti. Tuttavia, se l'operazione riguarda i prodotti della sottovoce 12.01 B della tariffa doganale comune la proporzione del 95 % è sostituita dal 90 % e la cauzione viene svincolata in conformità. Tuttavia, in caso di forza maggiore, il Portogallo può prorogare il termine o sopprimere l'obbligo. In caso di mancata osservanza, totale o parziale, dei propri impegni, l'operatore riconosciuto è tenuto, fatte salve le eventuali sanzioni amministrative, a versare un importo pari a quello della cauzione che sarebbe stata incamerata in applicazione dei commi precedenti. 4. Il Portogallo fissa le altre modalità per la realizzazione delle importazioni « compensate » di cui al paragrafo 1.
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