Art. 8

Art. 8

In vigore dal 21 apr 1986
1. Il quantitativo massimo di olio di soia che ciascun operatore è autorizzato a immettere in consumo in Spagna nel corso di un anno è la somma di due elementi: - il primo elemento è rappresentato dal quantitativo medio assegnato dal 1981 al 1984 nell'ambito del regime nazionale in vigore prima dell'adesione, diminuito di 1/5 nel 1986, di 2/5 nel 1987, di 3/5 nel 1988 e di 4/5 nel 1989; per il 1990 tale quantitativo è uguale a zero; - il secondo elemento risulta dalla ripartizione tra gli operatori, proporzionalmente ai quantitativi esportati da ciascuno di essi nel corso dell'anno precedente, del quantitativo non assegnato in conformità del primo trattino. Tuttavia, per il periodo 1o marzo - 31 dicembre 1986, il quantitativo da assegnare è pari ai 10/12 del risultato dell'applicazione dei due trattini precedenti. 2. Le assegnazioni di cui al paragrafo 1 sono effettuate sotto forma di documento di immissione in consumo il cui periodo di validità è fissato a tre mesi, rilasciato a richiesta dell'interessato, entro il limite dei quantitativi definiti al paragrafo 1. 3. I quantitativi per i quali è stato rilasciato un documento ma che non sono stati immessi effettivamente in consumo entro i termini prescritti non possono essere riportati al periodo successivo. TITOLO IV Esportazioni
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