Art. 7

Art. 7

In vigore dal 21 apr 1986
La cauzione di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 475/86 è fissata a 450 ECU/t di olio di soia. Tuttavia, la Spagna può dispensarne gli operatori che offrano garanzie sufficienti di solvibilità e che sono a tal fine riconosciuti. Il riconoscimento deve essere concesso senza discriminazioni tra gli operatori della Comunità. L'olio di soia deve essere esportato entro un termine di 6 mesi a decorrere dall'importazione dei semi. La cauzione è svincolata - o, per quanto riguarda gli operatori riconosciuti, l'operatore è liberato dal suo impegno - alle condizioni di cui all', para- grafo 3.
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