Art. 14

Art. 14

In vigore dal 21 apr 1986
1. Per il periodo 1o marzo - 31 dicembre 1986, il contributo di cui all' del regolamento (CEE) n. 475/86 è applicato: - all'importazione dei prodotti di cui all' dello stesso regolamento; - all'immissione in consumo dell'olio di soia prodotto con semi importati, sulla base del loro tenore di olio fissato nell'allegato II. Le operazioni effettuate nell'ambito di un'operazione « compensata » non sono soggette alla riscossione del contributo, salvo se i prodotti esportati nel quadro di tale operazione sono semi di colza o di soia prodotti in Spagna. 2. Il contributo, espresso in ECU/t di equivalente-olio, è fissato dalla Commissione sulla base della differenza tra: - da un lato, il prezzo dell'olio di soia praticato in Spagna nel corso della campagna 1984/1985, - e, dall'altro, il prezzo di tale olio sul mercato mondiale, maggiorato dei dazi riscossi in Spagna all'importazione in provenienza dai paesi terzi. 3. Il contributo è fissato il primo giorno di ciascun mese; tuttavia, in caso di sensibile evoluzione del mercato, la Commissione può modificarne l'importo nel corso del mese. 4. Il contributo non è riscosso all'importazione dei prodotti di cui all'allegato III.
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