Art. 2
In vigore dal 21 apr 1986
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dal 7 aprile 1986.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 21 aprile 1986.
Per il Consiglio
Il Presidente
G. BRAKS
(1) Parere reso il 18 aprile 1986 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) GU n. L 137 del 27. 5. 1985, pag. 20.
(3) GU n. L 137 del 27. 5. 1985, pag. 19.
(4) GU n. L 84 del 27. 3. 1986, pag. 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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