Art. 2

Art. 2

In vigore dal 21 apr 1986
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 7 aprile 1986. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 21 aprile 1986. Per il Consiglio Il Presidente G. BRAKS (1) Parere reso il 18 aprile 1986 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (2) GU n. L 137 del 27. 5. 1985, pag. 20. (3) GU n. L 137 del 27. 5. 1985, pag. 19. (4) GU n. L 84 del 27. 3. 1986, pag. 2.
Storico versioni

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