Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 2918/85 è modificato come segue:
In vigore dal 21 apr 1986
1) all', paragrafo 2, la data del 21 maggio 1986 è sostituita da quella del 30 giugno 1986;
2) il testo dell', secondo comma, è sostituito dal testo seguente:
« Il prezzo di vendita del prodotto all'uscita dal magazzino dell'organismo d'intervento è inferiore del 25 % al prezzo applicato nel mese in questione per l'acquisto di frumento tenero da parte dell'organismo d'intervento; tuttavia, se l'uscita dal magazzino dell'organismo d'intervento ha luogo nel corso del mese di giugno 1986, il prezzo da prendere in considerazione, perché sia applicabile la riduzione del 25 %, è il prezzo praticato dall'organismo d'intervento nel corso del mese di maggio 1986 per l'acquisto di frumento tenero, aumentato di una maggiorazione mensile. Non si applicano le maggiorazioni e detrazioni previste dal regolamento (CEE) n. 1570/77 (3) ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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