Art. 1

Art. 1

In vigore dal 21 apr 1986
1. Sono da considerarsi scorta anormale ai sensi dell'articolo 86 dell'atto di adesione 843 000 t d'orzo e 55 000 t di frumento duro che si trovavano in libera pratica in Spagna alla data del 1o marzo 1986. 2. Il quantitativo di 55 000 t di frumento duro di cui al paragrafo 1 corrisponde a quello venduto dal SENPA anteriormente al 1o marzo 1986 per essere esportato verso i paesi terzi, come tale o sotto forma di prodotti trasformati, sino al 31 dicembre 1986.
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