Art. 8

Art. 8

In vigore dal 18 apr 1986
Per quanto riguarda il finanziamento, le azioni avviate ai sensi del presente regolamento sono considerate misure ai sensi dell', paragrafo 2, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 1079/77. Qualora le garanzie fossero incamerate, il loro importo verrebbe detratto dalle spese del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia, e, più in particolare, da quelle derivanti dalle misure di cui all' del regolamento (CEE) n. 1079/77.
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